A.I.R.E. - Cos'é e come funziona

A.I.R.E. : Cos'é e come funziona

La persona che invia pensieri positivi attiva il mondo che lo circonda in modo positivo e attira sé risultati positivi.

Lettera aperta dell'On. Laura Garavini

Caro Giovanni,

Grazie tante per il prezioso contributo che mi avete mandato.

Ho esaminato con attenzione la vostra guida ad un corretto uso della normativa sull’AIRE e lo stesso hanno fatto i miei collaboratori.

Vorrei inviarvi con sincerità grandi complimenti per il notevole e preciso lavoro che avete svolto. Senza retorica, è proprio un esempio di quali importanti energie esistano nella comunità italiana nel mondo sia sul piano delle competenze che su quello della disponibilità al volontariato. Chi non coglie questa opportunità rischia di privare il nostro Paese di una leva importante soprattutto in questo momento di difficoltà e di appannamento della sua immagine a livello internazionale.

I riferimenti e le esemplificazioni che la vostra guida riporta sono particolarmente calibrati sulla situazione tedesca ed europea, questo non toglie tuttavia che la lettura possa essere di aiuto anche in altre parti del mondo. (...)

Resto a vostra disposizione per quant’altro mi vorrete segnalare e vi faccio ancora i più vivi complimenti per il vostro impegno.

Dandoci appuntamento a presto, colgo l’occasione per fare a tutti voi e ai vostri cari gli auguri di buone feste natalizie e di buon anno.

Un sincero saluto.

Laura Garavini

Introduzione

Diciamocelo, l'AIRE è il tormentone degli italiani all'estero. É la classica materia che potrebbe e dovrebbe essere semplice, e invece riesce magicamente a ingarbugliarsi e a confonderci le idee. Alcune ambasciate e consolati hanno delle procedure che differiscono da altre, e che possono addirittura essere, a volte, in contraddizione con le regole applicate dai vari comuni italiani, che a loro volta danno risposte differenti a seconda dell'ubicazione, della loro grandezza e del numero di iscritti all'AIRE che ospitano. Questo documento vuole rispondere almeno ad alcune delle domande che ci si pone quando si deve effettuare l'iscrizione all'Aire. Per la stesura ci siamo basati sulle esperienze dei membri del Gruppo, sui siti ufficiali, dal Ministero degli Interni ai vari consolati, e su quelli non ufficiali.Negli allegati a fine pagina potete inoltre trovare altre pubblicazioni relative all’AIRE, da cui e’ possibile trarre ulteriori informazioni.

Cos'è l'AIRE?

L'AIRE é l´"Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero". É quindi un archivio che contiene i dati dei cittadini italiani che vivono all'estero per un periodo superiore a un anno. Questi dati vengono raccolti in due modi: o il cittadino dichiara spontaneamente la sua intenzione di risiedere all'estero per più di dodici mesi o la sua residenza all'estero viene accertata d'ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'anagrafe é gestita dai Comuni italiani sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero (Anagrafe consolare AIRE). Ogni comune ha quindi il suo proprio registro. Esiste anche un'AIRE nazionale, che raccoglie i dati trasmessi da tutte le anagrafi comunali. Quest'AIRE nazionale è istituita preso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Spetta ai singoli comuni inviare periodicamente i dati all'AIRE centrale, mantenendoli così sempre aggiornati.

L’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato e Saarland. I dati degli iscritti nell' Anagrafe consolare vengono trasmessi ai rispettivi Comuni di residenza degli iscritti affinché vengano inseriti nel registro AIRE.

Qual è la legge che regolamenta l'AIRE? L'AIRE si basa sulla Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 ("Anagrafe e Censimento degli Italiani all´Estero") e del suo regolamento esecutivo, il D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989 (leggi QUI)

Chi deve iscriversi all'AIRE?

    • I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi;

    • I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;

    • Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi;

    • I cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata;

    • I cittadini già iscritti all’A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da Colonia a Francoforte sul Meno). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

Chi non deve iscriversi all'AIRE?

  • Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’A.I.R.E.:

  • Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno;

  • I lavoratori stagionali;

  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;

  • I militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

L'iscrizione all'AIRE è obbligatoria?

Sì. Iscriversi all'AIRE se si risiede all'estero e si rientra in una delle categorie sopracitate è un obbligo prescritto per legge. Chi non si iscrive spontaneamente all'Aire pur essendo portatore dei requisiti sopraelencati, viene iscritto d'ufficio nel caso le autorità competenti si rendano conto del fatto che sussistono le condizioni per essere registrati all'Anagrafe, come è successo ad un utente di un blog sul web, che chiameremo Claudiaexpat: "Inizialmente non volevo iscrivermi all'AIRE per non perdere, giustamente, l'assistenza sanitaria in Italia, cosa che ai tempi mi faceva paura. Quando però si sono accorti che io e i miei figli di fatto risiedevamo all'estero e che mio marito era iscritto all'AIRE, ci hanno iscritti di ufficio, nel senso che il comune di Milano ha mandato una comunicazione all'ambasciata italiana di Tegucigalpa, dove vivevo ai tempi, e il gioco è stato fatto". Il caso di Claudiaexpat è interessante perchè si ripropone spesso nei casi di famiglie che si spostano all'estero nella loro totalità. Se il marito è il titolare del contratto di lavoro all'estero, dovrà per forza di cose iscriversi all'AIRE, ma non sempre le mogli, che lo seguono senza avere nel paese estero una precisa collocazione, accettano di buon grado di rinunciare alla propria residenza italiana. Il marito di Claudiaexpat era iscritto all'AIRE in Honduras, e l'ambasciata di Honduras ne aveva fatto debita comunicazione al comune di Milano, dove tutta la famiglia aveva la residenza. Il comune di Milano ha inviato il suo addetto più volte all'indirizzo di residenza di Claudiaexpat, e quando è risultato chiaro che lei e i figli non stavano più vivendo da tempo all'indirizzo di residenza milanese, il comune ha cominciato la procedura di cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (APR). Quando Claudiaexpat, durante le sue vacanze estive, si è recata in comune, le è stato detto che risultava irreperibile e stava per essere cancellata dall'APR. Rientrata in Honduras ha regolarizzato la sua posizione con l'ambasciata a Tegucigalpa iscrivendosi al registro AIRE.

Cosa comporta essere iscritto o non all'AIRE?

La modifica della propria residenza comporta variazioni nei propri diritti, che non significano necessariamente diminuzione degli stessi. Per maggiori approfondimenti, si deve fare rinvio ai singoli settori di interesse (sanitario, fiscale, pensionistico, ecc…), visto il carattere estremamente tecnico delle questioni. Comunque:

In generale

    • Essere iscritti all'AIRE garantisce l'assistenza da parte del vostro consolato in alcune delle pratiche burocratiche che normalmente espletereste in Italia (rilascio di certificati anagrafici, rinnovo passaporto, rinnovo patente di guida per chi risiede in paesi extraeuropei, fornitura certificato di residenza).

    • I cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE hanno il diritto di voto per corrispondenza. Il consolato presso il quale siete registrati vi manda al vostro domicilio le schede elettorali (per questo è anche importante mantenere sempre informato il consolato di eventuali variazioni nell'indirizzo). Infatti, se non si é iscritti all'Aire e ci si trova all'estero nel momento in cui avvengono le elezioni, si perde la possibilità di votare, a meno che non si rientri in Italia.

    • Se siete iscritti all'AIRE non pagate l'iva (da trovare conferma per cui non prendetela per posta in essere, ndr) sulle merci acquistate in Italia e che portate con voi all'estero. Basta che al momento dell'acquisto vi facciate dare una dichiarazione di esenzione Iva dal commerciante (presentando il vostro passaporto dal quale emerge chiaramente che siete residenti all'estero, o un certificato di residenza rilasciato dal consolato del vostro paese), e che vi presentiate in aereoporto al banco per il rimborso dell'IVA. Se riuscite a non perdere il volo per la fila, vi verrà rimborsata l'IVA direttamente.

    • Altro vantaggio di essere iscritto all'Aire sono le esenzioni doganali al momento del rimpatrio (non si pagano le tasse alla dogana quando si portano indietro i propri beni). Si cita dal Ministero degli affari Esteri - Guida ai servizi consolari: "Hanno diritto all'esenzione doganale i cittadini italiani, regolarmente registrati all'AIRE, che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto permanentemente all'estero per almeno dodici mesi continuativi. Le masserizie da importare in Italia in esenzione doganale devono essere possedute e usate dal richiedente e devono essere destinate a esclusivo uso personale. È vietata, in esenzione doganale, l'importazione di beni per fini diversi". Per ottenere questa esenzione, il consolato rilascia una dichiarazione, previa compilazione di un modulo e presentazione della lista delle masserizie (cioé mobili, suppellettili e arredamento della casa) che si intende importare (di solito almeno in tre copie).Per l'importazione della autovettura in Italia in esenzione doganale occorrono: "residenza all'estero da almeno dodici mesi; possesso e uso dell'autovettura da almeno sei mesi; carta di circolazione dell'autovettura".

Conto Corrente banca italiana

Anche chi non risiede in Italia ha la possibilità di aprire un conto corrente in una banca italiana (alcune banche richiedono la residenza su territorio italiano). E’ bene precisare, innanzitutto, che vengono ritenuti non residenti tutti coloro che non hanno residenza (cioè dimora abituale) né domicilio (cioè la principale sede di interessi e affari) sul territorio nazionale e non risultano iscritti alle anagrafi comunali dei residenti per almeno 183 giorni all’anno.

Tali soggetti, a meno di eventuali convenzioni finalizzate a impedire le doppie imposizioni tra il Paese di residenza del soggetto e l’Italia, devono comunque pagare le tasse in Italia. Come detto, non esiste alcun ostacolo all’apertura di un conto corrente per chi risiede all’estero, e anzi, c’è la possibilità di accedere a un conto corrente estero in euro o in una valuta straniera. Il costo di questo tipo di conto è, mediamente, più elevato rispetto a un conto per residenti, soprattutto a causa delle commissioni relative alle operazioni; il tasso di interesse, invece, è mediamente uguale.

Chi intende aprire un conto dall’estero deve presentare alla banca un indirizzo italiano, il proprio passaporto e la cosiddetta banker’s draft. Nel caso in cui si risieda in un Paese in cui non c’è l’euro, è consigliabile aprire il conto nel Paese estero, per evitare le commissioni di cambio valuta (decisamente alte). Un esempio di conto per residenti all’estero è il Conto Genius One Non Residenti di Unicredit. Clicca QUI per maggiori informazioni

Carta d'Identitá

Consigliamo di aggiornare la carta di identitá al proprio comune di residenza italiano nel caso si stia programmando di muoversi all’estero, in quanto, in caso di richiesta di una nuova carta, se non ancora iscritti all’AIRE, si possono incontrare serie difficoltá e tempi di attesa abbastanza lunghi.

    • I cittadini italiani iscritti all’AIRE che risiedono in un paese dell’Unione Europea possono richiederne il rilascio al proprio consolato. In alcuni casi la procedura si può fare per posta, basta scaricare l’apposito formulario dal sito del consolato e seguire le indicazioni. Il consolato invierà richiesta all’ultimo comune italiano di residenza del cittadino, e questo potrebbe rallentare la pratica, che comunque in generale è espletata in una quindicina di giorni. La carta d’identità può essere consegnata esclusivamente all’interessato.

    • Il cittadino iscritto all'AIRE mantiene il suo diritto a ottenere dal proprio Comune (non solo dal Consolato) una carta di identitá valida e in corso.

    • I consolati dei paesi extraeuropei non emettono la carta d’identità per i cittadini italiani iscritti all’AIRE. La regola potrebbe cambiare, ma al momento se risiedete in un paese che non appartiene all’UE, potete richiedere la carta d’identità solo presso il vostro comune italiano.

Residenza

Il certificato di residenza Aire indica, oltre all’iscrizione all’Aire e all’indicazione dell’attuale indirizzo all’estero, la decorrenza della contemporanea cancellazione dall’APR e l’iscrizione nell’Aire nel caso in cui il cittadino si sia trasferito dall’Italia. Gli estremi della trascrizione dell’atto di nascita o di acquisto della cittadinanza vengono riportati, qualora il cittadino non sia mai stato residente in Italia. Può essere rilasciato solo dal Comune di iscrizione AIRE.

Autocertificazione

    • Agli iscritti in Aire inoltre, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici, di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 Novembre 2011, n.183;

    • Si possono autocertificare solo informazioni già presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche e possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici;

    • In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali.

Assistenza Sanitaria italiana

Nei paesi EU

La TEAM: La copertura sanitaria italiana in un paese Europeo vale solo esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), entrata in vigore in Italia dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS), o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.-Le TEAM puó essere utilizzata da chiunque si trovi in un Paese europeo diverso dal proprio, per motivi di lavoro, studio o vacanza, e ha bisogno di ricevere cure sanitarie adeguate in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno.

-la TEAM è in vigore negli Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

-L’assistenza è in forma diretta (gratuita per il paziente) e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile.

-Ci si pó rivolgere solo a medici (per esmpio dentisti) convenzionati con il sistema sanitario pubblico. Occorre esibire la tessera TEAM (o un certificato sostitutivo temporaneo) e la carta d'identità o il passaporto. Di solito in Germania l'insegna "Kassenarzt" (convenzionato) o "Alle Kassen" (tutte le casse malattia) indica che il medico o il dentista è convenzionato con il sistema sanitario pubblico.

-Per gli ospedali, salvo in casi di emergenza, per le cure ospedaliere è necessaria la richiesta di un medico. Gli adulti pagano un ticket giornaliero di 10 euro. Dopo 28 giorni di ricovero nello stesso anno non si paga più il ticket. I servizi opzionali (per es. una camera singola o doppia) sono a carico del paziente. Le cure ospedaliere comprendono l'assistenza medica necessaria per curare una malattia.

-Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.

-Se si lavora in Germania e si ha giá una Krankenkasse tedesca, é consigliabile utilizzare questa, invece della tessera sanitaria italiana, che richiede piú burocrazia.

-Se si è anche sotto regime Hartz IV, la krankenkasse é giá pagata.

-Ulteriorii info clicca QUI

Per gli iscritti all'AIRE

-Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero con l'iscrizione all'AIRE, che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, perdono il diritto all'assistenza sanitaria italiana in Italia e all'estero tramite mutua e all'acquisto dei medicinali dietro pagamento del ticket. Per cui é importante tutelarsi per la copertura sanitaria in Germania con una Krankenkasse locale.

-Se ci si trova in Italia e non si dispone di una Krankenkasse tedesca (in cui é gia inclusa la TEAM), saranno garantiti -a titolo gratuito- ai cittadini italiani residenti all'estero solo le cosiddette prestazioni ospedaliere urgenti. Per cui, l'unica cosa che non si perde è il diritto all'assistenza sanitaria urgente, quella cioè che passa per il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni anche non consecutivi, secondo quanto affermato da un grande quantità di consolati presso i quali ci siamo informati.

-Per i cittadini italiani AIRE assicurati in Germania tramite una locale Krankenkasse tedesca, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta (gratuita) in Italia.

-Per ogni altra informazione sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute (leggi QUI).

Nei paesi extra-EU

Nel caso il cittadino italiano risieda all'estero in un Paese extra-UE e sia li iscritto all’AIRE, perde anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri dell'UE.

Nota bene: Apparentemente l'iscrizione all'AIRE, cancellando l'appartenenza del cittadino al Sistema Sanitario Nazionale, lo priva automaticamente anche al diritto alla TEAM. Ma la perdita al diritto avviene solo se ci si trasferisce in un paese al di fuori della comunità degli stati membri.

Scuola per i propri bambini in Italia

Finchè voi e vostri figli siete iscritti all'AIRE, non figurate nell'APR e quindi non vi chiameranno per portare a scuola i vostri figli. Nel momento in cui riportate la vostra residenza in Italia la scuola vi contatterà per sapere perchè il/la ragazzino/a non viene iscritto. Se siete in un "limbo", ad esempio state aspettando di trasferirvi e quindi non iscrivete figlio o figlia alle elementari in Italia perchè lo farete una volta arrivati nel nuovo paese, è bene notificare alla scuola di zona che non ne usufruirete, spiegando il perchè. Anche perchè se non lo fate voi, vi contatteranno loro per sapere i motivi della defezione.

Tasse su Immobili di proprietá in Italia e utenze

I cittadini italiani iscritti all'AIRE devono pagare le tasse sulla casa che possiedo in Italia, perchè si parla di proprietà, indipendentemente da dove si ha la propria residenza (vedi anche LINK 1 e LINK 2)

IMU

    • I proprietari di una prima casa in Italia che: 1-sono residenti all’estero, 2-percepiscono pensione dal sistema pensionistico del Paese estero in cui risiedono, 3-sono iscritti all'AIRE, usufruiscono dello stesso trattamento dei residenti in Patria a quindi la loro casa é considerata prima abitazione [1] ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU). Inoltre, a tutti i pensionati italiani emigrati, iscritti all'AIRE, sulla loro abitazione [2] in Italia hanno diritto alla riduzione a un terzo della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e di quella sui rifiuti (TARI).

    • Per gli altri é bene informarsi al comune dove é localizzata l’abitazione. In alcuni comuni italiani, la prima casa in Italia anche se siete iscritti all'AIRE resta "prima casa", purchè siate iscritte nelle liste AIRE del comune italiano in cui la casa si trova, cioè quello in cui eravate residenti prima di espatriare. Quindi ci si paga le tasse come se ci si vivesse con le relative agevolazioni. Alcuni comuni stabiliscono che la tassa sui rifiuti non va pagata solo dimostrando che si è iscritti all'Aire, altri invece richiedono la prova che la casa sia disabitata (ossia non ci sono contratti di utenza attivi).

[1] art. 13 comma 2 DL 201/2011 INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 A partire dall'anno 2015

[2] http://www.paologros.net/t36073-imu-tari-tasi-per-aire

TARI

Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares e Tarsu.

In base ai dati che abbiamo trovato, la prima azione da fare é contattare il comune dove si trova l’immobile e chiedere chiarimenti per quanto riguarda la TARI per i residenti all’estero iscritti all’AIRE. Alcuni comuni stabiliscono che la tassa sui rifiuti non va pagata solo dimostrando che si è iscritti all'Aire, altri invece richiedono la prova che la casa sia disabitata (ossia non ci sono contratti di utenza attivi). Infatti, la TARI la devono pagare anche gli italiani all’estero proprietari di immobili in Italia. Eventuali esenzioni o riduzioni sono stabilite dai comuni con i rispettivi regolamenti. Giova rammentare al riguardo che la legge di stabilità prevede che il comune, in alternativa ai criteri per la commisurazione della tassa stabiliti con i relativi regolamenti, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Viene confermata la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni. In particolare è previsto specificamente che il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni anche nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi l’anno all’estero.

É importante chiedere riguardo la modalitá di pagamento, in quanto il pagamento all’estero con modello F24 non è attuabile. Bisogna farsi dare le coordinate bancarie internazionali del comune. Con quelle puoi effettuare il versamento da una banca estera.

Esempio: Dal 2013 sono registrato all'AIRE e quindi ho anche spostato la residenza anagrafica. Tenuto conto che: 1. La legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata); 2. Il versamento della TARI va effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 3. Il decreto legge 16/2014, modificando il comma 688 della legge 147/2013, stabilisce che il versamento di TARI dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 del D.lgs 241 del 1997 (compensazione dei tributi mediante l'utilizzo del modello F24) ovvero mediante l'utilizzo di apposito bollettino postale; 4. Il comma 659 prevede la facoltà per il singolo Comune di deliberare delle riduzioni ed esenzioni nel caso di: - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (rif. Art.40 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale U.I.C., Comune di Trofarello 29 Aprile 2014); 5. L'immobile di categoria A2 in questione risulta essere vacante dal 15 Agosto 2013 in quanto il sottoscritto con i propri congiunti famigliari è ufficialmente anagraficamente residente e domiciliato all'Estero dal 16 Dicembre 2013; 6. In quanto cittadino iscritto all'AIRE, la notifica deve avvenire ai sensi dell'articolo 142 del codice di procedura civile; perché mi devo ritrovare dopo ripetuti solleciti con e-mail certificata a invocare l'Art.323 del CODICE PENALE (Abuso d'ufficio), in quanto non ricevo risposta a correggere un qualcosa che non dovrebbe essere di mia competenza? Infatti dopo avere casualmente scoperto (vivendo all'estero uno da per scontato di dovere solo pagare l'ICI e non l'IMU, Tasi, Tari che dovrebbero essere notificate presso la nuova residenza anagrafica puntualmente dal comune in cui si ha l'immobile in possesso) che c'era questa nuova tassa da pagare mi sono premurato a comunicare che non avevo ancora ricevuto la notifica di pagamento. Dopo due giorni mi vedo recapitare per posta elettronica un documento completamente errato: 1. Codice Fiscale errato 2. Indirizzo Anagrafico errato 3. Riduzioni del 30% mancanti ed eventuali aggiuntive giuridicamente spettanti (risultando l'immobile vuoto e vacante) non applicate in contrasto alla Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668 con particolare attenzione al comma 659); 4. Scadenza del pagamento fissata entro il 31-Maggio-2014 in contrasto ai termini fissati dalla Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668). Ovviamente non ho pagato nulla e sto sollecitando settimanalmente senza ottenere risposte invocando la legge dell'abuso d'ufficio (Vedi anche QUI).

TASI

Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero. É quindi importante contattare il proprio comune di residenza per ulteriori informazioni (vedi anche QUI).

Canone RAI

Il canone RAI è legato al possesso di un televisore o anche soltanto di una radiolina, per effetto di una legge risalente ai regi decreti (prima della Repubblica!). Quindi è in pratica obbligatorio per tutti. In realtà si potrebbe evitare se in casa non avete una tv (lo devono dimostrare loro venendo a fare un'ispezione al vostro domicilio). Il problema è che se l'hai già pagato in passato, poi sei tu che devi dimostrare di non avere più la tv con una complicatissima procedura di sigilli (una cosa da anteguerra assurda e iperdatata).

Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?

Si, in quanto la residenza in paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

E se mi sono trasferito all’estero e non possiedo piú, in Italia, un’apparecchiatura radio-televisiva?

In caso di trasferimento di residenza all'estero, con conseguente asporto di tutti gli apparecchi televisivi, si puó presentare regolare disdetta inviando una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio territoriale di Torino 1

Sportello S.A.T.

Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

specificando sia la data che il Paese di trasferimento.

http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/RisposteFAQ.aspx?ID=44

Utenze (luce, acqua e gas)

Se l'erogazione è regolare le bollette vanno pagate comunque e sembra che vengano considerate come prima casa. Meglio informarsi presso i gestori dei servizi.

Tasse sul mio stipendio

Non iscritto all’AIRE ma ci si trova e si percepisce un reddito all’estero

Per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche, la mancata iscrizione all'AIRE determina che la persona é considerata fiscalmente in italia per i periodi di imposta corrispondenti, con tutte le conseguenze fiscali che questo comporta. Tuttavia se la persona é considerata residente fiscale in due stati membri (si veda quindi l'ordinamento dello stato estero a proposito) e soddisfa le cosiddette tie break rules (articolo 4 di quasi tutti i trattati che regolano le convenzioni bilateriali tra stati) in base all'articolo 15 di tali convenzioni é tenuto, sotto le condizioni di tale articolo, a dichiarare il reddito solo nello stato estero dove é prodotto (consiglio dato spesso superficialmente dalla maggior parte dei commercialisti). Poiché le norme convenzionali hanno prioritá sulle norme interne (circolare 207/E del 2000 dell'agenzia delle entrate) in fase di accertamento o contestazione delle mancate imposte versate in Italia, si puó fare riferimento alle norme convenzionali per evitare la doppia imposizione che il doppio prelievo fiscale richiesto comporterebbe. Peccato che tale chiarimento sia possibile solo in fase di accertamento fiscale (Leggi QUI).

Iscritto all’AIRE

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.

Quello della residenza fiscale è un grosso capitolo e per niente semplice. Sembra assodato che per il diritto italiano, che si è conformato a quello comunitario, si pagano le tasse nel paese in cui avete il vostro centro di interessi sociali ed economici, quindi se vivete all'estero ma lavorate per una ditta italiana o avete una società/lavoro autonomo in Italia, dovete pagare le tasse in Italia, salvo poi dover comunque fare la dichiarazione dei redditi anche nello stato di residenza, dichiarando le tasse pagate in Italia e pagando eventuali differenze. Racconta Cristina su un blog: "Noi abbiamo l'iscrizione all'AIRE, siamo alle dipendenze di un'azienda italiana che versa lo stipendio in Italia (con contributi e ritenute): dobbiamo fare entrambe le dichiarazioni fiscali, una in Italia e una in Francia: con la prima versiamo le tasse, alla seconda dichiariamo le tasse versate in Italia. La stessa cosa dovrebbe funzionare nel resto dell'Europa, visto che si tratta di normative europee". Il fatto di essere iscritti all'AIRE, insomma, non esenta sempre e comunque dal pagamento delle tasse, come molti pensano erroneamente. Per schematizzare (anche se la materia resta comunque nebulosa e spesso le stesse aziende che inviano personale o all'estero, o le aziende estere che impiegano personale italiane sono confuse e non hanno le idee chiare su come agire) questi sono i filoni principali nei quali potreste rientrare, come cittadini italiani iscritti all'AIRE:

    1. Avete la residenza all'estero (iscrizione AIRE) e lavorate per una ditta estera che vi versa lo stipendio all'estero, oppure esercitate una professione come free-lance e lavorate esclusivamente per enti esteri che pagano su un conto bancario all'estero: non dovete pagare tasse italiane. Infatti, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

    2. Avete la residenza all'estero e lavorate per una ditta italiana che vi ha mandato all'estero, ma con un contratto diretto con la casa madre in Italia: pagate le tasse in Italia e a seconda del paese in cui vi trovate dovete fare o meno la dichiarazione delle imposte e pagare eventuali differenze o aggiustamenti anche in loco. Per i lavoratori free-lance: gli enti italiani per i quali eseguite delle prestazioni a distanza hanno la possibilità di emettere una "nota spese sull'estero", basta che voi proviate di essere residenti all'estero e che disponiate di un conto bancario nel vostro paese di residenza. In questo caso il compenso non è soggetto a tassazione.

Nei siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la versione aggiornata della guida agli adempimenti fiscali in Italiaper i residenti all’estero che hanno eventualmente generato nel nostro paese redditi da lavoro, finanziari, immobiliari, ecc.

Autovettura

Per poter esportare all’estero veicoli già immatricolati in Italia, occorre preventivamente richiederne la radiazione per definitiva esportazione all’estero (art. 103 C.d.s.). Tale richiesta può essere presentata presso un qualunque “Sportello telematico dell’automobilista”, che è presente in ogni Ufficio Motorizzazione Civile, in ogni Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico e presso le Agenzie di pratiche auto abilitate. La procedura è però differente a seconda che il veicolo debba essere esportato:

    1. In altro Paese della U.E.; in tal caso, il cittadino deve riconsegnare le targhe (che vengono trattenute per la successiva distruzione) ed esibire la carta di circolazione originale, che gli verrà restituita. Sulla carta di circolazione viene applicato un tagliando recante la dicitura “Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.”. La carta di circolazione così annullata non è valida per la circolazione su strada e dovrà essere consegnata alla competente autorità estera presso la quale il veicolo verrà re-immatricolato. Al cittadino, inoltre, viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero;

    2. In altro Stato extra U.E.; in tal caso, il cittadino deve riconsegnare sia le targhe sia la carta di circolazione in originale e gli viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero.

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_12_11_Guida_per_gli_italiani_allxestero_Edizione_2012.pdf

Come si fa a iscriversi all'AIRE?

Ci si può iscrivere all'AIRE sia prima di recarsi all'estero che una volta arrivati nel nuovo paese di residenza all'estero.

Iscrizione all'AIRE prima di recarsi all'estero

si effettua nell'ultimo comune di residenza nel quale si è vissuto. Ci si reca in comune e si dichiara la propria intenzione di recarsi all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Il comune in questione prenderà nota del nominativo del cittadino in due registri, quello delle cancellazioni anagrafiche e quello dell'AIRE, ma attenderà di ricevere dall'ufficio consolare del paese di residenza del cittadino il documento che attesti l'avvenuta iscrizione in loco. Solo in qual momento la cancellazione dal'APR sarà effettiva, e il cittadino risulterà iscritto a tutti gli effetti all'AIRE, nel comune nel quale ha cominciato la procedura.

Iscrizione all'AIRE nel paese estero di residenza

è sufficiente recarsi all'ufficio consolare e compilare l'apposito modulo di iscrizione, accompagnato da un documento d'identità. Vi consigliamo di informarvi presso il consolato, prima di recarvi di persona a compilare il modulo: alcuni consolati richiedono infatti una dichiarazione del datore di lavoro in loco, o altri tipi di garanzie circa il fatto che il cittadino risiede effettivamente all'estero per un periodo che va oltre l'anno. La maggior parte dei siti web di ambasciate e consolati forniscono il modulo online. É un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri famigliari che accompagnano il cittadino all'estero. Il consolato invia questo modulo all'ultimo comune di residenza del cittadino, che ne registra l'avvenuta iscrizione all'AIRE, e ne informa l'AIRE nazionale.

Iscrizione all'AIRE a Francoforte

l’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato e Saarland.

L’iscrizione può essere effettuata dall'interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) di persona, per posta o tramite email, presentando i seguenti documenti:

    • Formulario d'iscrizione all'AIRE debitamente compilato e firmato; se l'interessato è un minorenne (ossia se i genitori sono stranieri, residenti in Italia o in altra circoscrizione consolare) occorre l'apposito Formulario d'iscrizione all' AIRE per minore;

    • Documento di identità italiano (carta d’identità o passaporto italiano) che accerti la cittadinanza italiana (Copia fronte-retro nel caso di invio via email);

    • Documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (Meldebescheinigung o Aufenthaltbescheinigung) relativa all’intero nucleo familiare (Copia nel caso di invio via email).

Il Formulario può essere spedito via email posta normale o consegnato di persona all’ufficio Anagrafe/elettorale durante gli orari di apertura al pubblico:

Per ulteriori informazioni: http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/

Quanto tempo posso risiedere all'estero prima di fare domanda di iscrizione all'AIRE?

La legge stabilisce che bisogna notificare il trasferimento della propria residenza all'estero entro 90 giorni dalla data dell'espatrio. Tuttavia è possibile (e auspicabile) regolarizzare la propria posizione anche trascorsi i primi 90 giorni dall'arrivo all'estero. La procedura di iscrizione non cambia.

Come e quando ci si cancella dall'AIRE?

Ci sono quattro ragioni che giustificano la cancellazione dall'AIRE:

    1. Rimpatrio dall'estero e successiva iscrizione all'APR (Anagrafe Popolazione Residente);

    2. Morte;

    3. Irreperibilità presunta;

    4. Perdita della cittadinanza.

Il primo caso è quello più diffuso e che riguarda la maggioranza. Quando si rientra in Italia per restarci stabilmente, è necessario cancellarsi dall'AIRE e riportare la propria residenza nel comune italiano nel quale si sceglie di vivere. Prima di lasciare il paese in cui si è vissuto bisogna informare il consolato e richiedere la cancellazione dalla loro anagrafe. Vi verrà consegnato un certificato di rimpatrio, utile anche per l'esenzione fiscale dei beni personali che porterete con voi in Italia. Una volta arrivati in Italia bisogna recarsi al comune nel quale si sceglie di vivere e comunicare il proprio domicilio. Sarà cura del comune inviare un ufficiale giudiziario a verificare il fatto che state effettivamente vivendo lì. Una volta fatto ciò, l'iscrizione all'APR è immediata.

Se sono iscritta all'AIRE e cambio residenza o paese, cosa devo fare?

Nel caso si cambi indirizzo, bisogna comunicarlo tempestivamente all’autoritá diplomatica-consolare italiana dove si é iscritti. Informarsi bene a quale unitá diplomatica-consolare bisogna fare riferimento. Ad esempio, L’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato e Saarland. Il consolato vi farà compilare un modulo, nel quale avete la possibilità di indicare il nuovo paese di residenza, qualora lo sappiate già. Il consolato provvederà quindi ad inoltrare all'AIRE del comune italiano al quale siete iscritti la comunicazione di avvenuta cancellazione dalle sue liste AIRE. A questo punto il vostro comune italiano invierà comunicazione al consolato del vostro nuovo paese oppure, in caso ancora non sappiate la vostra prossima destinazione, attenderà che voi lo contattiate per informarlo. Se però per qualsiasi motivo non riusciste a informare il consolato del paese che state lasciando, potete anche mettervi direttamente in contatto con l'AIRE del comune italiano di residenza, che provvederà a inviare comunicazione di cancellazione al consolato del paese che avete lasciato, e a informare il nuovo consolato del vostro trasferimento.

E se rientro in Italia, cosa succede e cosa devo fare?

Dipende se il rientro è definitivo o temporaneo.Nel primo caso dovete cancellarvi dall'AIRE recandovi in comune e annunciando che siete tornate e restate a vivere in Italia. In questa occasione comunicherete il vostro domicilio, e sarà cura del comune inviare un ufficiale giudiziario a verificare la vostra effettiva residenza. Una volta fatto questo, venite riiscritti all'APR e potete recarvi all'Asl a scegliere il vostro medico di base. Se il rientro è temporaneo, avete due possibilità: o mantenete la residenza nel vostro vecchio paese (potete farlo fino a un massimo di sei mesi), e prima di recarvi nel nuovo paese notificate il nuovo espatrio all'AIRE del vostro comune italiano, oppure vi riiscrivete temporaneamente all'APR in Italia e aspettate a comunicare il futuro espatrio nel momento in cui questo effettivamente avviene.

Sono iscritta all'AIRE, mi posso sposare civilmente all’estero?

Sì. Il cittadino italiano che intenda sposarsi all’estero può farlo dinanzi all’Autorità diplomatico-consolare italiana, oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere all’Ufficio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo, per le pubblicazioni di matrimonio e la successiva celebrazione. La richiesta della celebrazione del matrimonio dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella stessa circoscrizione. Se la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che il comune richiede. Il comune una volta eseguite le pubblicazioni, delega ai sensi dell’articolo 109 del C.C. il consolato alla celebrazione del matrimonio. Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all’Autorità consolare competente. N.b.: Se non si é iscritti all’AIRE non sembra sia possibile sposarsi presso l’autoritá diplomatica-consolare italiana. Consigliamo comunque di chiedere preventivamente alla stessa autoritá.

Se non sono iscritta all'Aire posso comunque votare alle elezioni politiche dall'estero? No, i cittadini che si trovano all'estero nel momento in cui avvengono le elezioni, ma che non sono iscritti all'AIRE, possono votare solo in Italia, e quindi perdono la possibilità di votare.

Per ulteriori approfondimenti

http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Assistenza/Sanitaria_e_sociale/

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=en&intPageId=1738

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.htm

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-19/decreto-casaimu-immobili-posseduti-cittadini-residenti-estero-190735.shtml?uuid=ABZE7WJB&nmll=2707&fromSearch

http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/Come_iscriversi_AIRE.htm

http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/

http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2778&_ffmpar[_id_inhalt]=58145

Aufenthalts- / Meldebescheinigung

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0755_Guida_Aire_2010.pdf

http://sosonline.aduc.it/scheda/anagrafe+italiani+residenti+all+estero+aire+cosa_18126.php

http://www.ambcopenaghen.esteri.it/Ambasciata_Copenaghen/Menu/In_linea_con_utente/Domande_frequenti/

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fmininterno%2Fexport%2Fsites%2Fdefault%2Fit%2Fassets%2Ffiles%2F20%2F0755_Guida_Aire_2010.pdf&ei=fkr8U464BY6tyAT4q4CACQ&usg=AFQjCNHxXO2NvcPsUDQyAiAbh9iYB0E8ng&sig2=E3R4YPrwzv51MhRSqVg6Fg&bvm=bv.73612305,d.aWw

http://www.consginevra.esteri.it/NR/rdonlyres/07859FB0-679F-45A5-817B-3F1040D6943D/34996/guidafiscaleperresidentiestero1.pdf

Il fisco tassa la busta paga estera

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/fisco-tassa-busta-paga-estera:20100524.php

Convenzione Italia - Germania sul tema doppia tassazione

http://www.provinz.bz.it/finanzen/download/CONVENZ_GERMANIA.pdf